Art 6

Art. 6.1.L'obbligo, ai sensi degli articoli ((315-bis e 316-bis)) del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.
((2.Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile.))3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).
5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).
6.L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore eta'. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovra' valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge piu' debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, e' opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'articolo 1599 del codice civile.
7.Il tribunale da' inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
8.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).
9.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).
10.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).
11.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).
12.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014

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