(art. 107 del r. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Art. 75. (Art. 107 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Le azioni in materia di invenzioni industriali si propongono davanti all'Autorita' giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti.

Tali azioni si propongono davanti all'autorita' giudiziaria del domicilio del convenuto; quando pero' il convenuto non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello Stato, dette azioni sono proposte davanti all'Autorita' giudiziaria del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza; qualora ne' l'attore, ne' il convenuto abbiano nel territorio dello Stato il domicilio reale o il domicilio eletto, e' competente l'Autorita' giudiziaria di Roma.

L'indicazione di domicilio annotata nel Registro dei brevetti vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza o di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria.
Entrata in vigore il 20 aprile 1940

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