(art. 57 del r. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Art. 59. (Art. 57 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il brevetto e' nullo:

1) se l'invenzione non e' brevettabile ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 16 e 17;
2) se l'invenzione non e' descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;
3) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
4) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'inventore non si sia valso delle facolta' accordategli dall'art.
27-bis.

Se le cause di nullita' di cui sopra colpiscono solo parzialmente il brevetto la relativa sentenza di nullita' parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso.

((Il brevetto nullo puo' produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validita' e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullita'. La sentenza che accerta i requisiti per la validita' del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo.

Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggiore durata))
Entrata in vigore il 5 marzo 1987

Sentenze5

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi