Art 2

Art. 2.1.E' istituita la corte di appello di Reggio Calabria con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Reggio Calabria, Locri e Palmi.
2.Il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della corte di appello di Reggio Calabria.
3.Sono istituiti i posti di presidente della corte di appello di Reggio Calabria e di procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, alle variazioni della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 1989, e successive modificazioni ed integrazioni.
4.Sono istituiti i posti di dirigente superiore dell'ufficio di cancelleria della corte di appello di Reggio Calabria e di dirigente superiore dell'ufficio di segreteria presso la stessa corte. Il quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come, da ultimo, modificato dalla legge 11 luglio 1988, n. 257, e' sostituito dal quadro A allegato alla presente legge. La dotazione organica del personale appartenente all'ottava qualifica funzionale, profilo professionale "funzionario di cancelleria", determinata, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il successivo 4 giugno 1988, e' ridotta di due unita'.
5.L'organico della magistratura e' aumentato di quarantadue unita'. Nella stessa misura e' aumentato l'organico della quarta e sesta qualifica funzionale, profili professionali "dattilografo" e "assistente giudiziario". Le assunzioni sono subordinate all'attivazione in via prioritaria, ove possibile, dei processi di mobilita' disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325. L'aumento di organico e' assegnato agli uffici del distretto della corte di appello di Catanzaro e del distretto della corte di appello di Reggio Calabria, secondo la tabella A allegata alla presente legge.
6.All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in ragione d'anno in lire 4.000 milioni, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile e modifica della legge fallimentare".
7.La corte di appello di Reggio Calabria entra in funzione nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data e' stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Entrata in vigore il 7 luglio 1989

Sentenze5

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi