Art 5
Art. 5.1.Avverso il giudizio della commissione di cui all'articolo 4, e' ammesso ricorso al Ministro della sanita'. Il ricorso e' inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.
2.Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanita', sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che e' comunicato al ricorrente entro trenta giorni.
3.E' facolta' del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.
2.Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanita', sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che e' comunicato al ricorrente entro trenta giorni.
3.E' facolta' del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.
4. TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-11-14, n. 202201742Provvedimento:Leggi di più...- art. 114 cod. proc. amm.·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- condanna al pagamento delle somme dovute·
- esecuzione delle sentenze·
- interessi legali sui ratei arretrati·
- nomina commissario ad acta·
- ottemperanza al giudicato·
- Regolamento (UE) 2016/679·
- rivalutazione monetaria·
- spese di giudizio·
- tutela dei dati personali
5. TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-10-31, n. 202201650Provvedimento:Leggi di più...- art. 14 d.l. n. 669/1996·
- art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196·
- art. 5 comma 3 Legge n. 210/1992·
- esecuzione delle sentenze·
- indennità vitalizia L. 210/1992·
- interessi legali·
- nomina commissario ad acta·
- ottemperanza delle sentenze·
- Regolamento (UE) 2016/679·
- spese di lite·
- tutela della privacy