Art 5

Art. 5.1.Avverso il giudizio della commissione di cui all'articolo 4, e' ammesso ricorso al Ministro della sanita'. Il ricorso e' inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.
2.Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanita', sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che e' comunicato al ricorrente entro trenta giorni.
3.E' facolta' del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.
Entrata in vigore il 6 marzo 1992

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