collocazione nel ruolo e stato giuridico

Art. 3. Collocazione nel ruolo e stato giuridico1.Il magistrato nominato ai sensi della presente legge prende posto nel ruolo di anzianita' della magistratura subito dopo l'ultimo dei magistrati dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati al fine del conferimento delle funzioni; nel caso in cui piu' magistrati vengano collocati nel predetto ruolo, ciascuno vi prende posto secondo l'anzianita' di iscrizione nel ruolo dei docenti universitari o nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori.
2.Il nominato acquisisce lo stato giuridico dei magistrati ordinari ed e' tenuto all'osservanza dei relativi doveri, con possibilita' di deroga per quanto concerne l'obbligo della residenza di cui all'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
3.Al termine di otto anni dalla nomina, il magistrato nominato ai sensi della presente legge e' sottoposto a valutazione di idoneita' da parte del Consiglio superiore della magistratura al fine del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 12 dell'ordinamento giudiziario approvato con regiodecreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni:
"Art. 12 (Obbligo della residenza. Sanzioni). - Il magistrato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le sue funzioni e non puo' assentarsene senza autorizzazione dei superiori gerarchici.
Il magistrato che trasgredisce alle disposizioni del presente articolo e' soggetto a provvedimenti disciplinari, e puo' comunque essere privato dello stipendio, con decreto ministeriale, per un tempo corrispondente all'assenza abusiva".
Entrata in vigore il 24 agosto 1998
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