Art 5
Art. 5.1.Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attivita' individuate nei decreti di cui al medesimo articolo, in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilita' economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata e' estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
2.Ai fini delle attivita' individuate ai sensi del comma 1 e' istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.
Ove l'esercizio delle predette attivita' sia subordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorita' da ordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro.(2)((3))3.Chiunque esercita le attivita' individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.(2)((3))------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo, commi 2 e 3 per la parte in cui si riferiscono agli agenti in attivita' finanziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del medesimo d.lgs. 141/2010.------------------AGGIORNAMENTO (3)Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare l'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 1) che :" Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione:
c) l'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, per la parte in cui si riferiscono agli agenti in attivita' finanziaria;".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
2.Ai fini delle attivita' individuate ai sensi del comma 1 e' istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.
Ove l'esercizio delle predette attivita' sia subordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorita' da ordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro.(2)((3))3.Chiunque esercita le attivita' individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.(2)((3))------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo, commi 2 e 3 per la parte in cui si riferiscono agli agenti in attivita' finanziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del medesimo d.lgs. 141/2010.------------------AGGIORNAMENTO (3)Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare l'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 1) che :" Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione:
c) l'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, per la parte in cui si riferiscono agli agenti in attivita' finanziaria;".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
1. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-04-04, n. 202305675Provvedimento:Leggi di più...- art. 75 D.P.R. 445/2000·
- art. 9 legge n. 91/1992·
- cittadinanza italiana·
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- discrezionalità amministrativa·
- giudizio prognostico di idoneità·
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2. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-07-17, n. 202414588Provvedimento:Leggi di più...- art. 132 d.l.vo 385/1993·
- art. 5 d.l.vo 153/1997·
- art. 9 legge 91/1992·
- cessazione della materia del contendere·
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3. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-06-20, n. 202208233Provvedimento:Leggi di più...- concessione della cittadinanza italiana·
- depenalizzazione dei reati·
- discrezionalità amministrativa·
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5. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2014-02-11, n. 201401670Provvedimento:Leggi di più...- art. 444 c.p.p.·
- art. 9 legge 5 febbraio 1992 n. 91·
- competenze degli Uffici del Ministero dell'Interno·
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