Procedura per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture
Art. 12.Procedura per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture1.Nei casi in cui la Commissione delle Comunita' europee si avvale della procedura prevista dall'articolo 3 della direttiva del Consiglio 89/665/CEE per la correzione di una violazione chiara e manifesta delle disposizioni comunitarie in materia di appalti o di forniture commessa in una procedura di aggiudicazione disciplinata dalle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2.La contestazione della Commissione, non appena notificata allo Stato, e' sottoposta all'esame di un Comitato tecnico-consultivo da istituirsi, nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 19 della legge 10 aprile 1987, n. 183 con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, composto da rappresentanti del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' del Ministero interessato in relazione all'oggetto dell'affare.
3.Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione, trasmette al Comitato gli elementi utili per la valutazione e partecipa con un proprio rappresentante alle sedute del Comitato.
4.Il Comitato tecnico-consultivo riferisce al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede alla formulazione della risposta da trasmettere alla Commissione, d'intesa con il Ministro competente se l'autorita' aggiudicatrice e' una amministrazione centrale dello Stato.
5.Se la risposta prevede la necessita' di adottare misure correttive e l'autorita' aggiudicatrice e' un ente pubblico diverso dallo Stato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie la trasmette preventivamente al Presidente del Consiglio dei ministri con valore di proposta ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 86. ((13))
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera b)) che e' abrogato il presente articolo "nella parte in cui prevede l'istituzione del "Comitato tecnico-consultivo per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture"".
2.La contestazione della Commissione, non appena notificata allo Stato, e' sottoposta all'esame di un Comitato tecnico-consultivo da istituirsi, nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 19 della legge 10 aprile 1987, n. 183 con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, composto da rappresentanti del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' del Ministero interessato in relazione all'oggetto dell'affare.
3.Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione, trasmette al Comitato gli elementi utili per la valutazione e partecipa con un proprio rappresentante alle sedute del Comitato.
4.Il Comitato tecnico-consultivo riferisce al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede alla formulazione della risposta da trasmettere alla Commissione, d'intesa con il Ministro competente se l'autorita' aggiudicatrice e' una amministrazione centrale dello Stato.
5.Se la risposta prevede la necessita' di adottare misure correttive e l'autorita' aggiudicatrice e' un ente pubblico diverso dallo Stato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie la trasmette preventivamente al Presidente del Consiglio dei ministri con valore di proposta ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 86. ((13))
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera b)) che e' abrogato il presente articolo "nella parte in cui prevede l'istituzione del "Comitato tecnico-consultivo per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture"".