Art 42

Art. 42.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196((11))---------------AGGIORNAMENTO (11)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 225) che "Ai fini della definizione delle situazioni pendenti, l'articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che l'applicazione del trattamento economico previsto dal terzo periodo e' subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico ed economico e dell'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo e' sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in giudicato concernenti l'applicazione del suddetto trattamento economico".
Entrata in vigore il 29 dicembre 2005
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