Art 129
Art. 129.
Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell'Istituto. ((36))((38))
L'azione per conseguire l'assegno di morte di cui all'art. 65 si prescrive nel termine di un anno dalla data della morte dell'assicurato, l'assegno non riscosso entro cinque anni dalla data della liquidazione e' prescritto a favore dello Istituto.
L'azione per conseguire l'assegno di maternita' si prescrive nel termine di un anno dalla data del parto o dell'aborto.
In caso di procedimento penale contro la donna, per infanticidio o per procurato aborto, la prescrizione decorre dalla data del provvedimento definitivo di proscioglimento. Fino a quella data rimane sospeso il pagamento dell'assegno.
Cessa il diritto nell'assicurato di essere ammesso al godimento dell'indennita' di disoccupazione ovvero di riscuotere l'indennita' gia' concessagli qualora siano decorsi sessanta giorni da quello d'inizio della disoccupazione indennizzabile, ovvero da quello fissato per il pagamento, senza che l assicurato medesimo abbia avanzata domanda di ammissione o pagamento dell'indennita' o senza che si sia presentato per la riscossione dell'indennita' concessagli.
---------------AGGIORNAMENTO (36)
La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "L'articolo 129, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, va interpretato nel senso che la prescrizione ivi prevista si applica anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento". ---------------AGGIORNAMENTO (38)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 17-25 maggio 1989, n. 283 (in G.U. 1ª s.s. 31/5/1989, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (che ha modificato il primo comma del presente articolo).
Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell'Istituto. ((36))((38))
L'azione per conseguire l'assegno di morte di cui all'art. 65 si prescrive nel termine di un anno dalla data della morte dell'assicurato, l'assegno non riscosso entro cinque anni dalla data della liquidazione e' prescritto a favore dello Istituto.
L'azione per conseguire l'assegno di maternita' si prescrive nel termine di un anno dalla data del parto o dell'aborto.
In caso di procedimento penale contro la donna, per infanticidio o per procurato aborto, la prescrizione decorre dalla data del provvedimento definitivo di proscioglimento. Fino a quella data rimane sospeso il pagamento dell'assegno.
Cessa il diritto nell'assicurato di essere ammesso al godimento dell'indennita' di disoccupazione ovvero di riscuotere l'indennita' gia' concessagli qualora siano decorsi sessanta giorni da quello d'inizio della disoccupazione indennizzabile, ovvero da quello fissato per il pagamento, senza che l assicurato medesimo abbia avanzata domanda di ammissione o pagamento dell'indennita' o senza che si sia presentato per la riscossione dell'indennita' concessagli.
---------------AGGIORNAMENTO (36)
La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "L'articolo 129, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, va interpretato nel senso che la prescrizione ivi prevista si applica anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento". ---------------AGGIORNAMENTO (38)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 17-25 maggio 1989, n. 283 (in G.U. 1ª s.s. 31/5/1989, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (che ha modificato il primo comma del presente articolo).
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