Art. 13.(( (Abrogazione delle disposizioni che prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e per acquistare beni stabili). ))((1.L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresi' abrogati l'articolo 600, il quarto comma dell'articolo 782 e l'articolo 786 del codice civile, nonche' le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto.
2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ))
Entrata in vigore il 12 luglio 2000

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