Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi
Art. 3.Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi1.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)).
2.L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' sostituito dal seguente:
"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualita' personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, e' ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di trenta giorni, o nel piu' ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non e' emesso".
3.L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, e' sostituito dal seguente:
"1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto".
4.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)).
5.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)).
6.La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.
7.Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'eta' e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
8.Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali".
9.All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
10.Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)).
2.L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' sostituito dal seguente:
"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualita' personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, e' ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di trenta giorni, o nel piu' ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non e' emesso".
3.L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, e' sostituito dal seguente:
"1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto".
4.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)).
5.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)).
6.La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.
7.Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'eta' e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
8.Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali".
9.All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
10.Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)).
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