Allegato A-art. 17


Art. 17.

A tergo di ciascuna delle obbligazioni che fossero versate in pagamento di prezzo di beni ecclesiastici, dovra' l'acquirente apporre nel centro del foglio e nelle due parti laterali in modo che abbracci tanto il titolo principale che le relative cedole, una dichiarazione da lui scritta e sottoscritta del tenore seguente:

« Annullata per versamento fattone oggi nell'ufficio del . . .

di . . . in pagamento del prezzo di beni dell'asse ecclesiastico da me acquistati.

(Data) (Firma) »

L'acquirente che omettesse di attergare alle singole obbligazioni la premessa dichiarazione di annullamento, sara' responsabile di ogni danno che in conseguenza di cio' potesse derivare all' Amministrazione.

Entrata in vigore il 26 febbraio 1923
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