Regolamento-art. 35


Art. 35.

Fallito il primo incanto si procede ad un secondo mediante schede segrete.

Gli avvisi d'asta per questo secondo incanto sono pubblicati nei luoghi e modi stabiliti dall'art. 18. Pero' i termini in esso indicati possono essere ridotti fino a giorni cinque con deliberazione dell'intendente o del Ministero delle finanze, a seconda della rispettiva competenza per l'approvazione del contratto.

Entrata in vigore il 26 febbraio 1923

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