Art. 22-bis.(( (Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale).))((1.Per gli anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, per imprese con organico superiore a 100 unita' lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unita' produttive coinvolte ubicate in due o piu' regioni, puo' essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all'articolo 22, comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, puo' essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attivita' aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui all'articolo 22, comma2.
2. Ai fini dell'ammissione all'intervento di cui al comma 1, l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate nel caso di imprese con unita' produttive coinvolte ubicate in due o piu' regioni.
3.All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2))
Entrata in vigore il 29 dicembre 2017

Sentenze2


  • 1. TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2023-12-19, n. 202319181
    Provvedimento:
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    • ammortizzatori sociali·
    • art. 25 d.lgs. n. 148 del 2015·
    • bilanciamento tra interessi·
    • Cassa integrazione guadagni (CIGS)·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione amministrativa·
    • normativa sulla crisi d'impresa·
    • procedimento di riesame·
    • proroga della CIGS·
    • riorganizzazione aziendale·
    • sospensione del procedimento amministrativo·
    • tutela della continuità aziendale·
    • verifica degli impegni aziendali

  • 2. TAR Perugia, sez. I, sentenza 2018-10-11, n. 201800528
    Provvedimento:
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    • art. 35 cod. proc. amm.·
    • compensazione delle spese di lite·
    • eccesso di potere·
    • esame congiunto in sede ministeriale·
    • estinzione del giudizio·
    • misure cautelari·
    • principio di ragionevolezza·
    • procedimento amministrativo·
    • rinuncia al ricorso·
    • trattamento straordinario di integrazione salariale·
    • violazione della legge n. 241 del 1990·
    • violazione del principio di legalità
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