prestazioni ulteriori

Art. 32. Prestazioni ulteriori1.I fondi di cui all'articolo 26 possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui al comma 9 del medesimo articolo.
2.I fondi di cui all'articolo 27 possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a)e b).
Entrata in vigore il 23 settembre 2015

Sentenze1

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