campo di applicazione
Art. 10. Campo di applicazione1.La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:
a)imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
b)cooperative di produzione e lavoro che svolgano attivita' lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c)imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
d)cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attivita' di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e)imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f)imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g)imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h)imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i)imprese addette all'armamento ferroviario;
l)imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprieta' pubblica;
m)imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
n)imprese industriali esercenti l'attivita' di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o)imprese artigiane che svolgono attivita' di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attivita' di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attivita' di escavazione.
Note all'art. 10:
Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' ed enti medesimi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1970, n. 209.
a)imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
b)cooperative di produzione e lavoro che svolgano attivita' lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c)imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
d)cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attivita' di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e)imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f)imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g)imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h)imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i)imprese addette all'armamento ferroviario;
l)imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprieta' pubblica;
m)imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
n)imprese industriali esercenti l'attivita' di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o)imprese artigiane che svolgono attivita' di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attivita' di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attivita' di escavazione.
Note all'art. 10:
Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' ed enti medesimi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1970, n. 209.