informazione e consultazione sindacale

Art. 14. Informazione e consultazione sindacale1.Nei casi di sospensione o riduzione dell'attivita' produttiva, l'impresa e' tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonche' alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita' e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
2.A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto ((, anche in via telematica,)) della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.
3.L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.
4.Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attivita' produttiva, l'impresa e' tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell'impresa o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attivita' produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.
5.Per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attivita' lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
6.All'atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2022

Sentenze112


  • 1. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-11-06, n. 202316406
    Provvedimento:
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    • annullamento del provvedimento amministrativo·
    • art. 74 c.p.a.·
    • art. 9 e seguenti d.lgs. n. 148/2015·
    • CIGO·
    • conflitto armato in Ucraina·
    • integrazione salariale·
    • involuzione del fatturato·
    • manifesta fondatezza del ricorso·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • rigetto delle integrazioni salariali·
    • rischio d'impresa·
    • spese di lite

  • 2. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-03-21, n. 202400235
    Provvedimento:
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    • acquisizione dati flussi Uniemens·
    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 21 septies L. 241/90·
    • carenza di istruttoria·
    • Cassa Integrazione Guadagni (CIGO)·
    • diniego istanza CIGO·
    • eccesso di potere·
    • motivazione provvedimento amministrativo·
    • sospensione attività produttiva COVID-19·
    • sostegno emergenziale imprese

  • 4. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-03-24, n. 202301851
    Provvedimento:
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    • Cassa integrazione guadagni (CIG)·
    • difetto di motivazione e istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • inammissibilità del ricorso cumulativo·
    • procedura di informazione e consultazione sindacale·
    • reiezione delle domande CIGO·
    • ricorso cumulativo·
    • sospensione dell'attività lavorativa·
    • violazione art. 14 d.lgs. 148/2015·
    • violazione art. 15 d.lgs. 148/2015

  • 5. TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-12-04, n. 202303597
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimenti amministrativi·
    • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.·
    • difetto di motivazione·
    • D.Lgs. n. 148/2015·
    • D.M. n. 95442/2016·
    • eccesso di potere·
    • integrazione salariale·
    • motivazione dei provvedimenti amministrativi·
    • violazione art. 14 D.Lgs. n. 148/2015
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