accesso al mercato

Art. 3. Accesso al mercato1.I servizi di linea di cui al presente decreto legislativo sono soggetti ad autorizzazione avente termine massimo di validita' di cinque anni, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita' e i criteri previsti dal decreto ministeriale di cui al successivo art. 4, comma 1.
2.Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare servizi di linea, l'impresa richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, deve soddisfare le seguenti condizioni:
a)essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.
395, e successive modificazioni;
b)possedere la certificazione relativa alla qualita' aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione piu' recente;
c)applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
d)rispettare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, cosi' come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991 in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
e)disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
f)disporre di autobus classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, come classe "B" o classe "III" e non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalita' delle imprese, in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea. Dal 1° gennaio 2011, le imprese devono disporre di autobus immatricolati per la prima volta da non piu' di sette anni;
g)ottenere, da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il nulla osta, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto;
h)non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, piu' di due infrazioni considerate molto gravi, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3;
i)non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, piu' di cinque infrazioni considerate gravi, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4 e 5;
l)non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus;
m)proporre un servizio di linea che non riguardi unicamente i servizi piu' redditizi fra quelli esistenti.
3.Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere e), f), g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. Le condizioni previste alle lettere e), f) e g) del comma 2 si intendono riferite alla riunione di imprese. ((Nell'ambito dei servizi di linea interregionali di competenza statale, per riunione di imprese, ai fini del presente comma, si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attivita' principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fino a quando non sia accertato il venire meno delle condizioni di sicurezza)).
4.Le imprese o le riunioni di imprese, titolari dell'autorizzazione, possono far svolgere il servizio ad imprese subaffidatarie, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, nei termini e con le modalita' previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1.
5.L'autorizzazione puo' essere denegata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con provvedimento motivato, quando l'impresa o la riunione di imprese richiedente non soddisfa le condizioni di cui al comma 2.
Entrata in vigore il 24 aprile 2017

Sentenze22


  • 1. TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-06-13, n. 202403740
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    • diniego di rinnovo autorizzazione servizio di trasporto pubblico·
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    • non aggravamento del procedimento·
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  • 2. Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2024, n. 6912
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    • 3. TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-05-29, n. 202403442
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      • art. 39 della l.r. Campania n. 3/2002·
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      • circolare ministeriale n. 11/2007·
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      • rinnovo dell'autorizzazione·
      • soccorso istruttorio·
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    • 4. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-06-30, n. 202208939
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      • applicabilità delle norme europee·
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