conclusione della revisione cooperativa
Art. 5. Conclusione della revisione cooperativa1.Le revisioni cooperative si concludono, per gli enti non associati, con un certificato di revisione rilasciato dagli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, dalle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, per gli enti aderenti alle Associazioni, con una attestazione di revisione rilasciata dall'Associazione stessa.
2.I certificati o le attestazioni di revisione di cui al comma 1 sono rilasciati ove si siano conclusi senza rilievi di irregolarita' gli accertamenti e le verifiche previste dall'articolo 4.
3.Le Associazioni trasmettono tempestivamente una copia dell'attestazione di revisione, di cui al comma 1, agli Uffici territoriali del Governo, competenti per territorio, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro.
4.Il revisore ha la facolta' di diffidare gli enti cooperativi ad eliminare le irregolarita' sanabili, inviando contestualmente copia della diffida agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, nel caso di enti cooperativi associati, anche alle Associazioni cui gli enti aderiscono. Alla scadenza del termine indicato nella diffida il revisore verifica l'avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento.
5.Il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette il verbale di revisione, con la proposta di provvedimento, agli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro.
6.Nel caso di revisione di enti cooperativi associati ovvero nel caso di revisione in convenzione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, la trasmissione dei verbali di revisione agli uffici di cui al comma 5 avviene per il tramite delle Associazioni.
Nota all'art. 5:
- Tutti i riferimenti contenuti nell'art. 5 sono operati rispetto ad una disposizione gia' riportata nella nota all'art. 2.
2.I certificati o le attestazioni di revisione di cui al comma 1 sono rilasciati ove si siano conclusi senza rilievi di irregolarita' gli accertamenti e le verifiche previste dall'articolo 4.
3.Le Associazioni trasmettono tempestivamente una copia dell'attestazione di revisione, di cui al comma 1, agli Uffici territoriali del Governo, competenti per territorio, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro.
4.Il revisore ha la facolta' di diffidare gli enti cooperativi ad eliminare le irregolarita' sanabili, inviando contestualmente copia della diffida agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, nel caso di enti cooperativi associati, anche alle Associazioni cui gli enti aderiscono. Alla scadenza del termine indicato nella diffida il revisore verifica l'avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento.
5.Il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette il verbale di revisione, con la proposta di provvedimento, agli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro.
6.Nel caso di revisione di enti cooperativi associati ovvero nel caso di revisione in convenzione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, la trasmissione dei verbali di revisione agli uffici di cui al comma 5 avviene per il tramite delle Associazioni.
Nota all'art. 5:
- Tutti i riferimenti contenuti nell'art. 5 sono operati rispetto ad una disposizione gia' riportata nella nota all'art. 2.
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