(disposizioni in materia di demanio marittimo nonche' di tassa e sovrattassa di ancoraggio).

Art. 10. (Disposizioni in materia di demanio marittimo
nonche' di tassa e sovrattassa di ancoraggio).1.I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalita' turistico- ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997
2.I canoni comunque versati relativi a concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per qualunque uso rilasciate, aventi validita' fino al 31 dicembre 1997, sono definitivi.
3.Il canone ricognitorio delle concessioni dei beni del demanio marittimo conferite alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, finalizzate alla gestione di aree destinate ad attivita' di conservazione della natura, valorizzazione, studio e ricerca scientifica, educazione ambientale, recupero, tutela e ripristino degli ecosistemi naturali marini e costieri e' ridotto al 25 per cento.
4.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).
4-bis.Qualora la decorrenza delle concessioni di cui al comma 4 retroagisca alla data di rilascio di un atto di cui all'articolo 35 del regolamento per l'esecuzione del codice dela navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il canone e' determinato nella misura minore tra quella calcolata ai sensi del decreto di cui al comma 4 e quella calcolata ai sensi della previgente normativa.
5.Nelle more della revisione dei criteri per l'applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio, le navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea, in attivita' di transhipment di traffico internazionale, hanno facolta' di pagare, in alternativa alla tassa di abbonamento annuale, prevista dall'articolo 1, terzo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, una tassa di ancoraggio per singolo scalo nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale.
6.Le navi di cui al comma 5, provenienti o dirette ad un porto estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di ancoraggio prevista dall'articolo 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e suc- cessive modificazioni, nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale di ancoraggio calcolata sulle tonnellate di stazza corrispondenti al volume delle merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati in coperta.
7.L'articolo 32, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica anche alle annualita' pregresse, relativamente ai comuni con popolazione non superiore a mille abitanti.
Entrata in vigore il 27 dicembre 2006
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