(lista di mobilita' e compiti della commissione regionale per l'impiego)

Art. 6.(Lista di mobilita' e compiti della Commissione regionale per l'impiego)1.L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilita' sulla base di schede che contengono tutte le informazioni utili per individuare la professionalita' la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilita' al trasferimento sul territorio, in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16 e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'articolo 7, comma 5. 2. La commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al comma 1 ed inoltre:
a)assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita' in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;
b)propone l'organizzazione da parte delle Regioni, in corsi di riqualificazione e di qualificazione professionale che tenuto conto del livello di professionalita' dei lavoratori in mobilita', siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;
c)promuovere le iniziative di cui al comma 4;
d)determina gli ambiti circoscrizionali, ai fini dell'avviamento in mobilita'.
((d-bis.) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilita', le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125)). ((4))
3. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorita' ai progetti formativi che prevedono l'assunzione dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita'.
4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l'impiego, puo' disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita' in opere o servizi di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo1-bisdel decreto legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni della legge 24 luglio 1981, n. 390 modificato dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1988, n. 86, convertito con modificazioni della legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato articolo 1-bis non si applica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilita' spettante al lavoratore ridotta del vento per cento.
5. I lavoratori in mobilita' sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1 lettera a)della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".


Entrata in vigore il 20 maggio 1993

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