(norme in materia di trattamento specialedi disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini)

Art. 11.(Norme in materia di trattamento specialedi disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini)1.All'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:
"Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatre' contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia".
2.Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro, e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione e conseguente il previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attivita', per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione e' previsto dall'articolo 7, e per un periodo non superiore a diciotto mesi elevabile a ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. (4) ((14a))3.I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro.
4.Le imprese edili impegnate in opere o in lavori finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni e degli enti pubblici sono tenute a riservare ai lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione di cui ai commi 1 e 2 una percentuale delle assunzioni da effettuare in aggiunta all'organico aziendale esistente all'atto dell'affidamento dei lavori, ai fini dello svolgimento di tali opere e lavori. Tale percentuale e' determinata dalla Commissione regionale per l'impiego in misura non superiore al venticinque per cento ed e' comprensiva di quella prevista dall'articolo 25, comma 1.
-------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto:
- (con l'art. 6, comma 1) che "Sino al 31 dicembre 1995, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il computo dei diciotto mesi di occupazione e' riferito alla sussistenza del rapporto di lavoro";
- (con l'art. 6, comma 2) che "Per "opere pubbliche di grandi dimensioni" di cui [...] al comma 2 dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista e' di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi";
- (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993". -------------AGGIORNAMENTO (14a)
La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 45, comma 17, lettera f)) che "In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1 [...] sono prorogati per dodici mesi, nel limite massimo di 350 unita', i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991, dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. Il relativo onere, valutato in lire 11 miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
Entrata in vigore il 22 maggio 1999
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