(indennita' di mobilita')
Art. 7.(Indennita' di mobilita')1.I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita' per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro;
a)per i primi dodici mesi; cento per cento; b)da tredicesimo al trentaseiesimo mese; ottanta per cento. (6) (14a)
2.Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un periodo di massimo di ventiquattro mesi elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni, e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:
a)per i primi dodici mesi: cento per cento; b)dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento. (14a) (18) ((20))3.L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto dal 1o gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa data non e' ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.
4.L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianita' maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4.
5.I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e' aumentata di un importo pari a quindici mensilita' dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianita' aziendale di cui all'articolo 16 comma 1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennita' in mobilita' sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono determinate le modalita' per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corrispondente, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui all'articolo 5, commi 4 e6.(4) (5) (14)
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992, che al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'eta' pensionabile l'indennita' di mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.(4) (5) 7.Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992, che al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1 gennaio 1991 della societa' non operative della Societa' di Gestione e Partecipazioni industriali Spa (GEPI) e della Iniziative Sardegna Spa (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di mobilita' non puo' essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni. (4) (5)
8.L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonche' le indennita' di malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
9.I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita' ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per i detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestione pensionistiche competenti.
10.Per i periodi di godimento dell'indennita' di mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
11.I datori di lavoro, ad accezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione normativa che disciplina l'intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
12.L'indennita' prevista dal presente articolo e' regolata della normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile nonche' alle disposizioni di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
13.Per i giornalisti l'indennita' prevista dal presente articolo e' a carico dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all'articolo 4 comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure previste dall'articolo 4, comma 10, nonche' le comunicazioni di cui all'articolo 9, comma 3.
14.E' abrogato l'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.
15.In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributo di cui al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali gestioni. (9)
-------------AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 6, comma 10) che "Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando per i commi 6 e 7 l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni
del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".----------------AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gia' prorogato dall'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 15) che "Per
l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 501, il termine del 1 gennaio 1991 di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' differito al 31 dicembre 1992".
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte costituzionale con sentenza 6 - 12 settembre 1995, n. 423 (in G.U. 1a s.s. 20/9/1995, n. 39) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennita' di mobilita'".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 4, comma 12) che "Ai lavoratori titolari di indennita' di mobilta', con scadenza entro il 31 dicembre 1996 e nel limite massimo di 200 unita', da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma gia' stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogato fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991".
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "L'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita nella costituzione di societa' cooperative".
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AGGIORNAMENTO (14a)
La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 45, comma 17, lettera f)) che "In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1 [...] sono prorogati per dodici mesi, nel limite massimo di 350 unita', i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, [...], dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. Il relativo onere, valutato in lire 11 miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2002, n. 172, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i lavoratori dipendenti da aziende, gia' operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unita' produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 e iscritti nelle liste di mobilita', la durata dell'indennita' di mobilita', stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unita', e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita' o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennita' di mobilita' relativa al periodo di proroga e' ridotta del venti per cento rispetto alla misura gia' decurtata al termine del primo anno di fruizione. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attivita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per i lavoratori, gia' dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuita', abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e del 26 gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1 giugno 2002 al 31 maggio 2003 ed iscritti nelle liste di mobilita', la durata dell'indennita' di mobilita', stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogata per un massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unita', e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita' o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennita' di mobilita' relativa al periodo di proroga e' ridotta del venti per cento rispetto alla misura gia' decurtata al termine del primo anno di fruizione".
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AGGIORNAMENTO (20)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350, nel modificare l'art. 1, comma 1 del D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2002, n. 172, ha disposto (con l'art. 3, comma 138, lettera a)) che "Per i lavoratori dipendenti da aziende, gia' operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unita' produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 dicembre 2004 e iscritti nelle liste di mobilita', la durata dell'indennita' di mobilita', stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unita', e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita' o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennita' di mobilita' relativa al periodo di proroga e' ridotta del venti per cento rispetto alla misura gia' decurtata al termine del primo anno di fruizione. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto o anche con interruzione del rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilita', purche' non superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso settore di attivita' o che operano all'interno dello stesso stabilimento".
a)per i primi dodici mesi; cento per cento; b)da tredicesimo al trentaseiesimo mese; ottanta per cento. (6) (14a)
2.Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un periodo di massimo di ventiquattro mesi elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni, e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:
a)per i primi dodici mesi: cento per cento; b)dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento. (14a) (18) ((20))3.L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto dal 1o gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa data non e' ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.
4.L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianita' maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4.
5.I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e' aumentata di un importo pari a quindici mensilita' dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianita' aziendale di cui all'articolo 16 comma 1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennita' in mobilita' sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono determinate le modalita' per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corrispondente, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui all'articolo 5, commi 4 e6.(4) (5) (14)
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992, che al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'eta' pensionabile l'indennita' di mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.(4) (5) 7.Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992, che al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1 gennaio 1991 della societa' non operative della Societa' di Gestione e Partecipazioni industriali Spa (GEPI) e della Iniziative Sardegna Spa (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di mobilita' non puo' essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni. (4) (5)
8.L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonche' le indennita' di malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
9.I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita' ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per i detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestione pensionistiche competenti.
10.Per i periodi di godimento dell'indennita' di mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
11.I datori di lavoro, ad accezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione normativa che disciplina l'intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
12.L'indennita' prevista dal presente articolo e' regolata della normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile nonche' alle disposizioni di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
13.Per i giornalisti l'indennita' prevista dal presente articolo e' a carico dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all'articolo 4 comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure previste dall'articolo 4, comma 10, nonche' le comunicazioni di cui all'articolo 9, comma 3.
14.E' abrogato l'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.
15.In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributo di cui al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali gestioni. (9)
-------------AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 6, comma 10) che "Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando per i commi 6 e 7 l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni
del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".----------------AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gia' prorogato dall'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 15) che "Per
l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 501, il termine del 1 gennaio 1991 di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' differito al 31 dicembre 1992".
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte costituzionale con sentenza 6 - 12 settembre 1995, n. 423 (in G.U. 1a s.s. 20/9/1995, n. 39) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennita' di mobilita'".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 4, comma 12) che "Ai lavoratori titolari di indennita' di mobilta', con scadenza entro il 31 dicembre 1996 e nel limite massimo di 200 unita', da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma gia' stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogato fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991".
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "L'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita nella costituzione di societa' cooperative".
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AGGIORNAMENTO (14a)
La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 45, comma 17, lettera f)) che "In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1 [...] sono prorogati per dodici mesi, nel limite massimo di 350 unita', i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, [...], dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. Il relativo onere, valutato in lire 11 miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2002, n. 172, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i lavoratori dipendenti da aziende, gia' operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unita' produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 e iscritti nelle liste di mobilita', la durata dell'indennita' di mobilita', stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unita', e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita' o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennita' di mobilita' relativa al periodo di proroga e' ridotta del venti per cento rispetto alla misura gia' decurtata al termine del primo anno di fruizione. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attivita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per i lavoratori, gia' dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuita', abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e del 26 gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1 giugno 2002 al 31 maggio 2003 ed iscritti nelle liste di mobilita', la durata dell'indennita' di mobilita', stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogata per un massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unita', e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita' o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennita' di mobilita' relativa al periodo di proroga e' ridotta del venti per cento rispetto alla misura gia' decurtata al termine del primo anno di fruizione".
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AGGIORNAMENTO (20)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350, nel modificare l'art. 1, comma 1 del D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2002, n. 172, ha disposto (con l'art. 3, comma 138, lettera a)) che "Per i lavoratori dipendenti da aziende, gia' operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unita' produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 dicembre 2004 e iscritti nelle liste di mobilita', la durata dell'indennita' di mobilita', stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unita', e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita' o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennita' di mobilita' relativa al periodo di proroga e' ridotta del venti per cento rispetto alla misura gia' decurtata al termine del primo anno di fruizione. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto o anche con interruzione del rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilita', purche' non superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso settore di attivita' o che operano all'interno dello stesso stabilimento".
2. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-03-30, n. 202305448Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
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