(norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia)

Art. 10.(Norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia)1.Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1964, n. 77, si applicano anche nel caso di eventi, non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore, connessi al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette opere, nonche' ai provvedimenti dell'autorita' giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni. ((4))2.Nei casi di sospensione di lavoro derivante dagli eventi di cui al comma 1, il trattamento ordinario di integrazione salariale e' concesso per ciascuna opera per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi a favore dei lavoratori per i quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia, almeno sei contributi mensili o ventisei contributi settimanali nel biennio precedente alla decorrenza del trattamento medesimo. Tale trattamento e' prorogabile per periodi trimestrali per un periodo massimo complessivamente non superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari per il completamento dell'opera quale risulta dalle clausole contrattuali. La concessione delle proroghe e' disposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, previo accertamento da parte del CIPI della natura e della durata delle cause di interruzione, dell'eventuale esistenza di responsbilita' in ordine agli eventi produttivi delle sospensioni intervenute nonche' dell'esistenza di concrete prospettive di ripresa. Il relativo trattamento e' erogato dalla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. ((2-bis.Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti))((4))3.Il periodo nel quale e' concesso il trattamento di cui comma 2 non concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427. 4.L'ente appaltante o l'azienda che avrebbe potuto prevedere l'evento di cui al comma 1 con la diligenza prevista dal primo comma dell'articolo 1176 del codice civile e' tenuto a rimborsare alla gestione di cui al comma 2 le somme da essa erogate ai sensi del presente articolo, con rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione. L'INPS promuove l'azione di recupero. 5.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPI, integrato dal Ministero dei lavori pubblici su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina i criteri e le modalita' di attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Per "opere pubbliche di grandi dimensioni" di cui al comma 1 dell'articolo 10 [...] della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista e' di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".
Entrata in vigore il 20 maggio 1993
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