(norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia)
Art. 10.(Norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia)1.Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1964, n. 77, si applicano anche nel caso di eventi, non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore, connessi al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette opere, nonche' ai provvedimenti dell'autorita' giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni. (4)
2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)).
2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti. (4)
3. Il periodo nel quale e' concesso il trattamento di cui comma 2 non concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427.
4. L'ente appaltante o l'azienda che avrebbe potuto prevedere l'evento di cui al comma 1 con la diligenza prevista dal primo comma dell'articolo 1176 del codice civile e' tenuto a rimborsare alla gestione di cui al comma 2 le somme da essa erogate ai sensi del presente articolo, con rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione. L'INPS promuove l'azione di recupero.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPI, integrato dal Ministero dei lavori pubblici su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina i criteri e le modalita' di attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Per "opere pubbliche di grandi dimensioni" di cui al comma 1 dell'articolo 10 [...] della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista e' di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".
2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)).
2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti. (4)
3. Il periodo nel quale e' concesso il trattamento di cui comma 2 non concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427.
4. L'ente appaltante o l'azienda che avrebbe potuto prevedere l'evento di cui al comma 1 con la diligenza prevista dal primo comma dell'articolo 1176 del codice civile e' tenuto a rimborsare alla gestione di cui al comma 2 le somme da essa erogate ai sensi del presente articolo, con rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione. L'INPS promuove l'azione di recupero.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPI, integrato dal Ministero dei lavori pubblici su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina i criteri e le modalita' di attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Per "opere pubbliche di grandi dimensioni" di cui al comma 1 dell'articolo 10 [...] della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista e' di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".
1. TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-01-25, n. 202400282Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 10 l. 223/91·
- art. 47 l. 88/1989·
- art. 87 c.p.a.·
- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)·
- causalità della sospensione lavori·
- imprevedibilità degli eventi interruttivi·
- silenzio-rigetto·
- socializzazione del costo del lavoro·
- sospensione lavori per opere pubbliche·
- varianti in corso d'opera
2. TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-12-12, n. 202303747Provvedimento:Leggi di più...- cessazione della materia del contendere·
- compensazione delle spese·
- contribuzione virtuale in edilizia·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- integrazione salariale ordinaria·
- ordinanza cautelare·
- regolamento INPS·
- sospensione dei lavori pubblici·
- violazione di disposizioni normative
3. TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-03-04, n. 202400825Provvedimento:Leggi di più...- autorizzazioni amministrative·
- cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)·
- eccesso di potere e carenza d'istruttoria·
- giurisprudenza amministrativa sulla CIGO·
- interpretazione delle clausole contrattuali·
- legittimo affidamento·
- non imputabilità dell'evento alla parte istante·
- normativa sulla CIGO·
- principio di derivazione europea·
- ritardi burocratici delle pubbliche amministrazioni
4. TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-05-29, n. 202401999Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 21-nonies legge n. 241/1990·
- art. 97 Costituzione·
- autotutela amministrativa·
- cassa integrazione guadagni·
- componibilità tra interesse pubblico e privato·
- giurisprudenza amministrativa·
- interesse pubblico·
- motivazione provvedimento amministrativo·
- principio di buon andamento·
- principio di legittimo affidamento·
- vizi formali provvedimento amministrativo
5. TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-09-13, n. 202202386Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- autotutela amministrativa·
- concessione trattamento di integrazione salariale·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- eccesso di potere·
- giudicato amministrativo·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- revoca autorizzazione CIGO·
- sospensione lavori per motivi tecnici·
- spese irripetibili·
- temporaneità della sospensione dei lavori·
- terremoto e consolidamento opere pubbliche·
- violazione art. 10 L. n. 223/1991·
- violazione art. 21 nonies L. n. 241/1990·
- violazione art. 3, 7 e 8 L. n. 241/1990