Art 9

Art. 9.1.Salvo quanto previsto con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
"Art. 31 (Apertura di sale cinematografiche). - 1. La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonche' l'ampliamento di sale o arene cinematografiche gia' in attivita', sono subordinati ad autorizzazione dell'Autorita' competente in materia di spettacolo. E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.
2. L'Autorita' di cui al comma 1 determina con proprio decreto, sentita la commissione centrale per la cinematografia, i criteri per la concessione dell'autorizzazione.
3. Il decreto terra' conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione anche in rapporto alle sale operanti nei comuni limitrofi, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonche' della esigenza di assicurare la priorita' ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale.
4. L'autorizzazione per l'attivita' di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con l'Autorita' competente in materia di spettacolo, ed e' comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana.".
Entrata in vigore il 17 gennaio 1994

Sentenze1

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