copertura finanziaria per la maggiorazione degli assegni familiari
Art. 7. Copertura finanziaria per la maggiorazione degli assegni familiari
L'onere recato dalle disposizioni di cui all'articolo 5 e' valutato in lire 1.300 miliardi in ragione d'anno.
Per l'anno 1983 l'onere, valutato in lire 650 miliardi, e' iscritto in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro da cui saranno prelevati, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi da assegnare alle amministrazioni dello Stato, alle aziende ed amministrazioni autonome, alla Cassa unica assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ((ed alle altre gestioni assicurative gestite dall'Istituto medesimo))e alle casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, a fronte delle maggiori occorrenze dalle stesse sostenute per l'applicazione del citato articolo 5.
All'onere predetto si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, in materia di condono fiscale.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per gli enti del settore pubblico di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'onere relativo e' posto a carico dei rispettivi bilanci e resta assorbito nelle minori spese che gli stessi registreranno per le intervenute nuove modalita' di determinazione della indennita' integrativa speciale.
L'onere recato dalle disposizioni di cui all'articolo 5 e' valutato in lire 1.300 miliardi in ragione d'anno.
Per l'anno 1983 l'onere, valutato in lire 650 miliardi, e' iscritto in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro da cui saranno prelevati, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi da assegnare alle amministrazioni dello Stato, alle aziende ed amministrazioni autonome, alla Cassa unica assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ((ed alle altre gestioni assicurative gestite dall'Istituto medesimo))e alle casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, a fronte delle maggiori occorrenze dalle stesse sostenute per l'applicazione del citato articolo 5.
All'onere predetto si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, in materia di condono fiscale.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per gli enti del settore pubblico di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'onere relativo e' posto a carico dei rispettivi bilanci e resta assorbito nelle minori spese che gli stessi registreranno per le intervenute nuove modalita' di determinazione della indennita' integrativa speciale.