Art 2

Art. 2.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua, servendosi dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e dei servizi ispettivi, anche mediante l'accesso ai locali, autorizzato dall'autorita' giudiziaria, controlli e verifiche sugli impianti di cui all'articolo 1 a seguito di segnalazioni di disturbi nocivi, secondo modalita' concordate con l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e con l'Ispettorato delle telecomunicazioni per l'assistenza al volo.
Gli accertamenti sono intesi ad assicurare che le bande di frequenze 74,8 - 75,2 MHz, 108 - 136 MHz, 138 - 144 MHz, 230 - 400 MHz, 590 - 606 MHz, 960 - 1215 MHz, 1250 - 1350 MHz, e quante altre saranno destinate alle necessita' di radiocomunicazione e radioassistenza relative al traffico aereo, non subiscano interferenze.
Entrata in vigore il 12 aprile 1983
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