(alta formazione artistica, musicale e coreutica)
Art. 19.(Alta formazione artistica, musicale e coreutica)01.Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' emanato il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016.
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, ((2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024)). fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
2.Il personale docente che non sia gia' titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento e' disposto con modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. (15)
3.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 NOVEMBRE 2013, N. 128.
3-bis.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 AGOSTO 2019, N. 143. (18) (20) (23) (24)((26))4.Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e' autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro. (6) (9)
5.Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori, si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che devono tenere conto anche della spesa di ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unita' di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
5-bis.Al fine di rimediare alle gravi difficolta' finanziarie delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, e' autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro. (6) (10)
5-ter.Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio e delle unita' di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
---------------AGGIORNAMENTO (6)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 170) che "Nell'anno 2015 e' autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le finalita' di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonche' di euro 1 milione per le finalita' di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge". ---------------AGGIORNAMENTO (9)
La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma 54) che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e' incrementata di 2,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016". -------------AGGIORNAMENTO (10)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 358) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e' incrementata di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2016". -------------AGGIORNAMENTO (15)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 653) che "A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli. Il personale delle graduatorie nazionali di cui al secondo periodo resta incluso nelle medesime anche a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508". -------------AGGIORNAMENTO (18)
Il D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143 ha disposto (con l'art. 8, comma 4, alinea) che la presente modifica decorre dall'anno accademico 2020/2021. -------------AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, nel modificare l'art. 8, comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3-quater, comma 2) che "Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022". -------------AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, nel modificare l'art. 3-quater, comma 2 del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, che a sua volta modifica l'art. 8, comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 2, lettera b)) che "Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023". -------------AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, nel modificare l'art. 8, comma 4, lettera a) del D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3-quater, comma 2) che "Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2023/2024". -------------AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, nel modificare l'art. 3-quater, comma 2 del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, che a sua volta modifica l'art. 8, comma 4, lettera a) del D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 4, lettera b)) che "Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2024/2025".
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, ((2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024)). fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
2.Il personale docente che non sia gia' titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento e' disposto con modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. (15)
3.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 NOVEMBRE 2013, N. 128.
3-bis.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 AGOSTO 2019, N. 143. (18) (20) (23) (24)((26))4.Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e' autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro. (6) (9)
5.Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori, si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che devono tenere conto anche della spesa di ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unita' di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
5-bis.Al fine di rimediare alle gravi difficolta' finanziarie delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, e' autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro. (6) (10)
5-ter.Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio e delle unita' di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
---------------AGGIORNAMENTO (6)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 170) che "Nell'anno 2015 e' autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le finalita' di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonche' di euro 1 milione per le finalita' di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge". ---------------AGGIORNAMENTO (9)
La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma 54) che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e' incrementata di 2,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016". -------------AGGIORNAMENTO (10)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 358) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e' incrementata di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2016". -------------AGGIORNAMENTO (15)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 653) che "A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli. Il personale delle graduatorie nazionali di cui al secondo periodo resta incluso nelle medesime anche a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508". -------------AGGIORNAMENTO (18)
Il D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143 ha disposto (con l'art. 8, comma 4, alinea) che la presente modifica decorre dall'anno accademico 2020/2021. -------------AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, nel modificare l'art. 8, comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3-quater, comma 2) che "Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022". -------------AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, nel modificare l'art. 3-quater, comma 2 del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, che a sua volta modifica l'art. 8, comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 2, lettera b)) che "Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023". -------------AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, nel modificare l'art. 8, comma 4, lettera a) del D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3-quater, comma 2) che "Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2023/2024". -------------AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, nel modificare l'art. 3-quater, comma 2 del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, che a sua volta modifica l'art. 8, comma 4, lettera a) del D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 4, lettera b)) che "Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2024/2025".
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