modifiche al decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 6021.Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)nell'articolo 19, concernente la dilazione del pagamento, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalita' del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario puo' procedere ad espropriazione forzata nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore";
b)nell'articolo 25, comma 1, concernente la cartella di pagamento, le parole da "entro" a "del ruolo", sono soppresse;
c)nell'articolo 26, comma 1, concernente notificazione della cartella di pagamento, dopo la parola "comma", sono inserite le seguenti: "o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda";
d)nell'articolo 47, comma 1, in materia di gratuita' delle formalita' richieste dai concessionari presso i pubblici registri, la parola "tassa", e' sostituita dalla seguente: "tributo";
e)nell'articolo 49, comma 2, concernente le disposizioni applicabili al procedimento di espropriazione forzata, dopo la parola "compatibili", sono aggiunte, in fine, le seguenti "; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalita' previste dall'articolo 26";
f)nell'articolo 50, comma2.concernente la notifica dell'intimazione ad adempiere, dopo le parole "preceduta dalla notifica", sono inserite le seguenti: ", da effettuarsi con le modalita' previste dall'articolo 26.";
g) nell'articolo 58, concernente opposizione di terzi, al comma 2:
1) la parola "lui", e' sostituita dalla seguente: "loro";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o dei medesimi coobbligati";
h) nell'articolo 61, concernente estinzione del procedimento per pagamento del debito, al comma 1, le parole "la quietanza rilasciata dal concessionario", sono sostituite dalle seguenti: "la prova dell'avvenuto pagamento";
i) nell'articolo 66, comma 1, concernente l'avviso di vendita dei beni pignorati, dopo la parola "contenente", sono inserite le seguenti: "la descrizione dei beni e";
l) nell'articolo 73, concernente pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi, al comma 1, dopo le parole "si dichiara o", e' soppressa la parola "si";
m) nell'articolo 74, concernente vendita e assegnazione dei debiti pignorati, al comma 1, le parole "l'assegnazione", sono sostituite dalle seguenti: "la riscossione";
n) nell'articolo 76, al comma 1, concernente i limiti per l'espropriazione immobiliare, le parole "le somme iscritte a ruolo nei confronti del debitore superano", sono sostituite dalle seguenti: "l'importo complessivo del credito per cui si procede supera";
o) nell'articolo 77 in materia di iscrizione di ipoteca:
1) al comma 1, le parole "delle somme complessivamente iscritte", sono sostituite dalle seguenti: "dell'importo complessivo del credito per cui si procede";
2) al comma 2, le parole "le somme complessivamente iscritte a ruolo non superano", sono sostituite dalle seguenti: "l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera";
p) nell'articolo 78, comma 1, lettera e), in materia di dati contenuti nell'avviso di vendita, le parole: da "l'ammontare" a "distinte", sono sostituite dalle seguenti: "l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto";
q) nell'articolo 86, comma 1, concernente il fermo di beni mobili registrati, e' sostituito dal seguente: "1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario puo' disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'ammistrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per l'argomento dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112, si veda nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.".
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica (omissis).
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 28 settembre 1998, n. 337, recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1998:
"Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere piu' efficace ed efficiente l'attivita' dei concessionari e dei commissari stessi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previsione della facolta', per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi;
b) possibilita', per gli enti diversi dallo Stato legittimati a riscuotere tramite i concessionari e per le societa' cui partecipino i medesimi enti, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica agli stessi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria;
c) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari;
d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a societa' per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilita' ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attivita' tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione delle modalita' di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalita' che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto stabilito dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
e) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestivita' della riscossione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonche' alla situazione socio-economica degli ambiti territoriali con il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione a ruolo;
g) previsione della possibilita' di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate;
h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore all'esecuzione, secondo modalita' che prevedano, tra l'altro:
1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di pagamento e di mora;
2) adeguate forme di tutela giurisdizionale per la riscossione di entrate non tributarie;
3) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per i debiti inferiori ad un determinato importo;
4) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al valore degli immobili, al di sopra dei quali si puo' procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto dei quali si provvede all'iscrizione di ipoteca legale sul bene;
5) la revisione e la semplificazione delle procedure di vendita di beni immobili e beni mobili registrati;
6) la facolta', per il concessionario, di non procedere, per motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore, con eventuale utilizzazione degli istituti di vendite giudiziarie;
7) l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione delle stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure esecutive;
8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare sistemi informativi collegati fra loro e con quelli dell'amministrazione finanziaria e procedure informatiche uniformi per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili contemplati dalla legge;
9) l'attribuzione al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, di compiti di natura informatica e telematica, nonche' di servizi di supporto volti a favorire la nuova disciplina della riscossione ed a conseguire risultati di piu' efficiente ed economica gestione delle entrate;
i) revisione delle disposizioni in materia di notifica degli atti esattoriali, tenuto conto anche della normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
l) revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento dell'inesigibilita' delle somme iscritte a ruolo, con previsione di meccanismi di discarico automatico e dell'effettuazione di controlli effettivi;
m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute;
n) individuazione di procedure che consentano la definizione automatica, per i concessionari ed i commissari governativi che ne facciano richiesta, delle domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' presentate dagli stessi fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le quote di rimborso non superiori a cinquecento milioni di lire, nonche' il rimborso delle anticipazioni in essere effettuate in virtu' dell'obbligo del non riscosso come riscosso, secondo percentuali non inferiori all'uno per cento ne' superiori al 5 per cento correlate al rapporto fra l'ammontare delle anticipazioni e quello delle domande di rimborso presentate. Il rimborso sara' effettuato, per i crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di Stato, in misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive e a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
o) revisione, con eventuale modifica della normativa di contabilita' generale dello Stato, dei criteri e delle procedure di contabilizzazione e quietanziamento delle somme riscosse dai concessionari, anche con previsione dell'utilizzo di strumenti informatici;
p) revisione delle sanzioni amministrative a carico dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure ad eventuali nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di particolare gravita', mantenendo comunque ferma l'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 20, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
q) definizione, anche nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, di procedure volte a:
1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione, di durata non inferiore a trenta giorni lavorativi, delle funzioni di ufficiale della riscossione da parte di dipendenti delle societa' concessionarie che abbiano un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni;
2) realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le modalita' di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale delle societa' concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;
3) utilizzare, previo accordo tra le parti, l'eventuale avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni;
r) previsione, nel rispetto dei principi di economicita' di gestione, di misure dirette a favorire la continuita' del rapporto di lavoro dei dipendenti delle societa' concessionarie della riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, nel caso in cui, alla scadenza delle concessioni in atto, il servizio di riscossione venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad un soggetto terzo; a tal fine dovra' prevedersi che il nuovo soggetto che esercita il servizio di riscossione possa riconoscere priorita', nelle assunzioni di personale adibito alle medesime attivita' di riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;
s) fissazione di un termine per la durata dell'incarico di commissario governativo provvisoriamente delegato alla riscossione, con previsione di rimborso delle spese di gestione dallo stesso sostenute durante la gestione commissariale, di norma entro i limiti determinati per il precedente concessionario o commissario;
t) previsione della possibilita', per le societa' concessionarie, di esercitare l'attivita' di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche; tali attivita' dovranno essere svolte e contabilizzate in modo separato da quelle della riscossione dei tributi, senza incidere sul regolare svolgimento dell'attivita' primaria di riscossione delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici;
u) coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con quelle di cui ai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabili;
v) applicazione della disciplina recata dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge ai rapporti concessori e commissariali in atto per la residua durata del periodo di gestione, con facolta', per i concessionari ed i commissari, di costituire societa' per azioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, attribuendo a tali societa' i rapporti concessori in atto; previsione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato economico delle singole gestioni dell'ultimo biennio precedente, tenendo conto dei maggiori ricavi della riscossione mediante ruolo e dei minori costi di gestione derivanti, entrambi, dall'applicazione della nuova disciplina della riscossione, anche alla luce dei criteri direttivi di cui alla lettera e); previsione, per i soggetti cui sia gia' affidato in concessione il servizio di riscossione, del termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, per l'adeguamento del capitale sociale alla misura prevista dalla lettera d).
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei decreti stessi.
3. - 6. (Omissis).".
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, recante "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999, supplemento ordinario
- Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1999.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
"Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 19, 25, 26, 47, 49, 50, 58, 61, 66, 73, 74, 76, 77, 78 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 2, cosi' come modificati dal presente decreto:
"Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'ufficio, su richiesta del contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo e' superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefici e' subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalita' del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario puo' procedere ad espropriazione forzata nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore.".
"Art. 25 (Cartella di pagamento). - 1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede.
2. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e' considerato giorno festivo.".
"Art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento). - La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune.
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto.".
"Art. 47 (Gratuita' delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche). - 1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonche' la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'art. 85 in esenzione da ogni tributo e diritto.
2. I conservatori sono altresi' tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.".
"Art. 49 (Espropriazione forzata). - 1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo.
2. Il procedimento di espropriazione forzata e' regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalita' previste dall'art. 26.
3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.".
"Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione). - 1.
Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalita' previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.".
"Art. 58 (Opposizione di terzi). - 1. L'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.
2. L'opposizione non puo' essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati.
3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprieta' del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:
a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;
b) al momento in cui si e' verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non e' prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non e' comunque stata presentata;
c) al momento in cui si e' verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).".
"Art. 61 (Estinzione del procedimento per pagamento del debito). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento.".
"Art. 66 (Avviso di vendita dei beni pignorati). - 1.
Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.
2. Il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non puo' aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.
3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice puo' ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.".
"Art. 73 (Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi). - 1. Se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.".
"Art. 74 (Vendita e assegnazione dei crediti pignorati). - 1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per la riscossione dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.
2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, puo' cedere il credito all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilita'.
3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.".
"Art. 76 (Espropriazione immobiliare). - 1. Il concessionario puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente tre milioni di lire. Tale limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.
2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'art. 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito per il quale si procede, e' inferiore all'importo indicato nel comma 1.".
"Art. 77 (Iscrizione di ipoteca). - 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'art. 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.".
"Art. 78 (Avviso di vendita). - 1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'art. 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:
a) le generalita' del soggetto nei confronti del quale si procede;
b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione gia' maturate;
f) il prezzo base dell'incanto;
g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
l) il termine di versamento del prezzo di cui all'art. 82, comma 1;
m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.
2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita e' notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non puo' procedersi alla vendita.".
"Art. 86 (Fermo di beni mobili registrati). - 1.
Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il concessionario puo' disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne da' altresi' comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall'art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.".
Entrata in vigore il 25 maggio 2001
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