Art 1
Art. 1.
Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente - opera di preminente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonche' dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una societa' per azioni al cui capitale sociale partecipano ((le societa' R.F.I.
S.p.a. e))ANAS S.p.a., ((la Regione siciliana e la Regione Calabria)) nonche', in misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla societa' in ordine alle attivita' oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-bis. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2023, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2023, N. 58.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286.
La concessione e' assentita con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il CIPE.
Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i consigli di amministrazione ((delle societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.))e previo parere del Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 2003, N. 114.
Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente - opera di preminente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonche' dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una societa' per azioni al cui capitale sociale partecipano ((le societa' R.F.I.
S.p.a. e))ANAS S.p.a., ((la Regione siciliana e la Regione Calabria)) nonche', in misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla societa' in ordine alle attivita' oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-bis. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2023, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2023, N. 58.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286.
La concessione e' assentita con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il CIPE.
Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i consigli di amministrazione ((delle societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.))e previo parere del Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 2003, N. 114.