Art 56

Art. 56.1.Dopo la sezione VI del capo I del titolo I del libro I del codice di procedura civile e' inserita la seguente:
"Sezione VI-bis
Della composizione del tribunale
Art. 50-bis. (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale). - Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) nelle cause nelle quali e' obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonche' nelle cause di responsabilita' da chiunque promosse contro gli organi ammmistrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle societa', delle mutue assicuratrici e societa' cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
Il tribunale giudica altresi' in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.
Art. 50-ter. (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica.
Art. 50-quater. (Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale). - Le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 50-ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullita' derivante dalla loro inosservanza si applica l'articolo 161, primo comma.".
Entrata in vigore il 20 marzo 1998

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