Art 223

Art. 223.1.Nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto, se l'imputato, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, chiede il giudizio abbreviato, il giudice, (( . . . )) dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per l'udienza preliminare, in quanto applicabili.
2.Se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, il giudice indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini della decisione nelle forme previste dall'articolo 422 del codice di procedura penale.
3.Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441 comma 2, 442 e 443 del codice di procedura penale.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1999

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