Art 73

Art. 73.1.L'articolo 341 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 341. (Giudice dell'appello). - L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.".
Entrata in vigore il 20 marzo 1998

Sentenze4

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi