Art 244

Art. 244.1.Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi o decreti fanno riferimento ad uffici o organi giudiziari da esso soppressi il riferimento si intende agli uffici o agli organi cui sono state trasferite le relative funzioni.
2.Le funzioni del pretore non attribuite espressamente ad altra autorita' sono attribuite al tribunale in composizione monocratica, anche se relative a procedimenti disciplinati dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile o nei quali e' previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
3.Quando la competenza del pretore e' prevista in via alternativa a quella del presidente del tribunale, la competenza si intende attribuita in via esclusiva a quest'ultimo.
Nota all'art. 244:
- Gli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile contengono disposizioni relative ai procedimenti in camera di consiglio.
Entrata in vigore il 20 marzo 1998

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