Art 244
Art. 244.1.Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi o decreti fanno riferimento ad uffici o organi giudiziari da esso soppressi il riferimento si intende agli uffici o agli organi cui sono state trasferite le relative funzioni.
2.Le funzioni del pretore non attribuite espressamente ad altra autorita' sono attribuite al tribunale in composizione monocratica, anche se relative a procedimenti disciplinati dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile o nei quali e' previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
3.Quando la competenza del pretore e' prevista in via alternativa a quella del presidente del tribunale, la competenza si intende attribuita in via esclusiva a quest'ultimo.
Nota all'art. 244:
- Gli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile contengono disposizioni relative ai procedimenti in camera di consiglio.
2.Le funzioni del pretore non attribuite espressamente ad altra autorita' sono attribuite al tribunale in composizione monocratica, anche se relative a procedimenti disciplinati dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile o nei quali e' previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
3.Quando la competenza del pretore e' prevista in via alternativa a quella del presidente del tribunale, la competenza si intende attribuita in via esclusiva a quest'ultimo.
Nota all'art. 244:
- Gli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile contengono disposizioni relative ai procedimenti in camera di consiglio.