Art. 4-quater.(( (Disposizioni urgenti in materia
di accesso alle professioni sanitarie) ))((1.Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione e' esclusivamente di livello universitario.))
Entrata in vigore il 4 febbraio 2006
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