Art. 5.(( (Sanzioni). ))((1.Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.
2.La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258))----------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 125 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le corrispondenti disposizioni degli articoli 3, 3-bis e 3-ter del decretolegge n. 167 del 1990. Dalla medesima data, i riferimenti alle disposizioni previste dall'articolo 3, contenuti negli articoli 5 e 5-ter del decretolegge n. 167 del 1990, come modificato dagli articoli 2 e 3 del presente decreto legislativo, si intendono integrati e sostituiti con i riferimenti alle corrispondenti disposizioni del regolamento." ----------------AGGIORNAMENTO (13)
Il D. Lgs. 19 novembre 2008, n. 195 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che " Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal 1° gennaio 2009."
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che "All'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, per: "articolo 3", si intende: "l'articolo 3 del presente decreto" e per: "denaro, titoli e valori mobiliari" si intende: "denaro contante"."
2.La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258))----------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 125 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le corrispondenti disposizioni degli articoli 3, 3-bis e 3-ter del decretolegge n. 167 del 1990. Dalla medesima data, i riferimenti alle disposizioni previste dall'articolo 3, contenuti negli articoli 5 e 5-ter del decretolegge n. 167 del 1990, come modificato dagli articoli 2 e 3 del presente decreto legislativo, si intendono integrati e sostituiti con i riferimenti alle corrispondenti disposizioni del regolamento." ----------------AGGIORNAMENTO (13)
Il D. Lgs. 19 novembre 2008, n. 195 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che " Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal 1° gennaio 2009."
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che "All'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, per: "articolo 3", si intende: "l'articolo 3 del presente decreto" e per: "denaro, titoli e valori mobiliari" si intende: "denaro contante"."