Art. 3.(( (Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari). ))((1.I trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a venti milioni di lire o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (UIC).
2.La dichiarazione, redatta in due esemplari e sottoscritta dal dichiarante, deve indicare:
a)le generalita' complete e gli estremi del documento di riconoscimento del dichiarante, nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
b)le generalita' complete del soggetto per conto del quale il trasferimento e' eventualmente effettuato, nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
c)il denaro, i titoli o i valori mobiliari oggetto di trasferimento, con il relativo importo;
d)se il trasferimento e' da o verso l'estero;
e)per i residenti, gli estremi della comunicazione effettuata all'UIC per finalita' conoscitive e statistiche a norma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
f)la data.
3.Se si tratta di trasferimenti in cui intervengono, come mittenti o destinatari, banche residenti, effettuati da vettori specializzati, l'indicazione prevista dalla lettera c) del comma 2 puo' essere sostituita da una distinta dei valori trasferiti datata e sottoscritta dal mittente, che costituisce parte integrante della dichiarazione.
4.La dichiarazione e' depositata:
a)per i passaggi extracomunitari, presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio;
b)per i passaggi intracomunitari, presso una banca, se la dichiarazione e' resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, nelle quarantotto ore successive all'entrata o nelle quarantotto ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato.
5.Per i trasferimenti da e verso l'estero mediante plico postale la dichiarazione e' depositata presso l'ufficio postale all'atto della spedizione o nelle quarantotto ore successive al ricevimento.
6.Nel computo dei termini previsti dai commi 4, lettera b), e 5, non si tiene conto dei giorni festivi.
7.Il soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver identificato il dichiarante, restituisce al medesimo uno dei due esemplari munito di visto. Il dichiarante deve recare tale esemplare al seguito per i passaggi extracomunitari in entrata e in uscita e per i passaggi intracomunitari in uscita. Le stesse disposizioni si applicano alla distinta prevista dal comma 3.))((7))
2.La dichiarazione, redatta in due esemplari e sottoscritta dal dichiarante, deve indicare:
a)le generalita' complete e gli estremi del documento di riconoscimento del dichiarante, nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
b)le generalita' complete del soggetto per conto del quale il trasferimento e' eventualmente effettuato, nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
c)il denaro, i titoli o i valori mobiliari oggetto di trasferimento, con il relativo importo;
d)se il trasferimento e' da o verso l'estero;
e)per i residenti, gli estremi della comunicazione effettuata all'UIC per finalita' conoscitive e statistiche a norma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
f)la data.
3.Se si tratta di trasferimenti in cui intervengono, come mittenti o destinatari, banche residenti, effettuati da vettori specializzati, l'indicazione prevista dalla lettera c) del comma 2 puo' essere sostituita da una distinta dei valori trasferiti datata e sottoscritta dal mittente, che costituisce parte integrante della dichiarazione.
4.La dichiarazione e' depositata:
a)per i passaggi extracomunitari, presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio;
b)per i passaggi intracomunitari, presso una banca, se la dichiarazione e' resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, nelle quarantotto ore successive all'entrata o nelle quarantotto ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato.
5.Per i trasferimenti da e verso l'estero mediante plico postale la dichiarazione e' depositata presso l'ufficio postale all'atto della spedizione o nelle quarantotto ore successive al ricevimento.
6.Nel computo dei termini previsti dai commi 4, lettera b), e 5, non si tiene conto dei giorni festivi.
7.Il soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver identificato il dichiarante, restituisce al medesimo uno dei due esemplari munito di visto. Il dichiarante deve recare tale esemplare al seguito per i passaggi extracomunitari in entrata e in uscita e per i passaggi intracomunitari in uscita. Le stesse disposizioni si applicano alla distinta prevista dal comma 3.))((7))