Art 30
Art. 30.
Per gli anni 1981, 1982 e 1983 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani dell'Arma Aeronautica, ruolo navigante speciale, del corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici e del corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione, quale stabilito dalla tabella numero 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' aumentato di tante unita' pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti un'anzianita' di servizio nei gradi di ufficiale inferiore pari o superiore a diciotto anni compreso il periodo svolto da ufficiale di complemento ed esclusi gli eventuali periodi di interruzione. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate, rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore, di tante unita' quanti sono i capitani mai valutati con l'anzianita' di servizio predetta alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi. ((4)) Per gli anni 1981, 1982 e 1983, qualora nei ruoli di cui al precedente primo comma siano presenti maggiori con anzianita' di servizio complessivo pari o superiore a 22 anni o, se piu' favorevole, con anzianita' di grado pari o superiore a 4 anni, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianita' disposte per legge, essi sono valutati e promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianita' piu' favorevole tra le due anzidette, ma comunque con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1981.
Le promozioni da effettuare in applicazione delle norme di cui ai precedenti commi possono essere conferite anche in soprannumero. Le eventuali eccedenze che si verificheranno per effetto delle promozioni stesse saranno riassorbite con le vacanze che si avranno per cause, diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.
Nel periodo transitorio dal 1981 al 1983, per gli ufficiali dei ruoli di cui al presente articolo la cui permanenza nei gradi di sottufficiale sia stata pari o superiore ad 8 anni, le anzianita' di 18 e di 22 anni di servizio di cui rispettivamente ai precedenti primo e secondo comma sono ridotte una sola volta per l'avanzamento al grado di maggiore o al grado di tenente colonnello nella misura di un anno ogni quattro anni di permanenza nei gradi di sottufficiale fino ad un massimo di due anni. La norma di cui al presente comma si applica a domanda dell'interessato; detta domanda deve essere presentata nel mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui l'ufficiale chiede la applicazione della norma stessa.
L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1967, n. 1262, e' abrogato.
---------------AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 23 settembre 1989, n. 325, convertito con modificazioni, con L. 15 novembre 1989, n. 374 ha disposto (con l'art. 3) che "Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare, contenute negli articoli 25, 30 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, e le norme contenute nel comma 2 dell'articolo 39 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990".
Per gli anni 1981, 1982 e 1983 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani dell'Arma Aeronautica, ruolo navigante speciale, del corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici e del corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione, quale stabilito dalla tabella numero 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' aumentato di tante unita' pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti un'anzianita' di servizio nei gradi di ufficiale inferiore pari o superiore a diciotto anni compreso il periodo svolto da ufficiale di complemento ed esclusi gli eventuali periodi di interruzione. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate, rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore, di tante unita' quanti sono i capitani mai valutati con l'anzianita' di servizio predetta alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi. ((4)) Per gli anni 1981, 1982 e 1983, qualora nei ruoli di cui al precedente primo comma siano presenti maggiori con anzianita' di servizio complessivo pari o superiore a 22 anni o, se piu' favorevole, con anzianita' di grado pari o superiore a 4 anni, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianita' disposte per legge, essi sono valutati e promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianita' piu' favorevole tra le due anzidette, ma comunque con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1981.
Le promozioni da effettuare in applicazione delle norme di cui ai precedenti commi possono essere conferite anche in soprannumero. Le eventuali eccedenze che si verificheranno per effetto delle promozioni stesse saranno riassorbite con le vacanze che si avranno per cause, diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.
Nel periodo transitorio dal 1981 al 1983, per gli ufficiali dei ruoli di cui al presente articolo la cui permanenza nei gradi di sottufficiale sia stata pari o superiore ad 8 anni, le anzianita' di 18 e di 22 anni di servizio di cui rispettivamente ai precedenti primo e secondo comma sono ridotte una sola volta per l'avanzamento al grado di maggiore o al grado di tenente colonnello nella misura di un anno ogni quattro anni di permanenza nei gradi di sottufficiale fino ad un massimo di due anni. La norma di cui al presente comma si applica a domanda dell'interessato; detta domanda deve essere presentata nel mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui l'ufficiale chiede la applicazione della norma stessa.
L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1967, n. 1262, e' abrogato.
---------------AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 23 settembre 1989, n. 325, convertito con modificazioni, con L. 15 novembre 1989, n. 374 ha disposto (con l'art. 3) che "Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare, contenute negli articoli 25, 30 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, e le norme contenute nel comma 2 dell'articolo 39 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990".