primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dai ministeri

Art. 1. Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale
del personale dipendente dai Ministeri1.In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonche' il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianita' di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.
2.Nella nona qualifica sono, altresi', inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attivita' tecnico-professionali per le quali e' richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, anche se conseguito successivamente alla data di assunzione, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attivita'.
3.Ai soli fini dell'inquadramento di cui al comma precedente, per le attivita' tecnico-professionali per le quali non e' prevista l'abilitazione professionale, il possesso del requisito della frequenza di un anno di specializzazione a livello universitario richiesto dai relativi bandi di concorso e' equiparato al titolo di abilitazione professionale.
4.Sono inoltre inquadrati nella nona qualifica i direttori, appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimento non riservati a qualifiche dirigenziali, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attivita', nonche' il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 20, 21 e 22 del D P.R. n. 266/1987, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri, e' il seguente:
"Art. 20 (Nona qualifica funzionale). - 1. Il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dall'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, espleta le seguenti funzioni:
a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento;
b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare;
c) collaborazione diretta alla attivita' di direzione espletata dal dirigente;
d) direzione di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessita' non riservati a qualifiche dirigenziali;
e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificata, richiedenti capacita' professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scientifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione post-universitaria;
f) attivita' ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attivita' programmate, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi".
"Art. 21 (Dotazioni organiche). - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, saranno determinate le dotazioni organiche della nona qualifica funzionale, per ciascuna amministrazione e per ogni singolo ruolo, in numero pari alla meta' della dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con lo stesso provvedimento, in attesa della legge sulle dotazioni organiche di personale di ogni singola amministrazione di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve essere dichiarato indisponibile, nelle dotazioni organiche della settima ed ottava qualifica funzionale, un numero di posti pari, rispettivamente, alla meta' di quelli costituenti la dotazione della nona qualifica funzionale.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle declaratorie di cui all'art. 20 ed in relazione alle attivita' di istituto, si fara' luogo, con la procedura di cui al comma 3 dell'art. 26, all'individuazione dei profili professionali e dei relativi contenuti della nuova qualifica funzionale, prevedendo, ove occorra, anche le eventuali variazioni di quelli appartenenti alla settima ed ottava qualifica funzionale definiti con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219".
"Art. 22 (Stipendio). - 1. Lo stipendio tabellare del personale appartenente alla nona qualifica funzionale e' determinato, a decorrere dal 1› gennaio 1988, nella misura pari a lire dodicimilionitrecentomila".
- La legge n. 1483/1962 concerne: "Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare, e istituzione presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto e per l'energia nucleare".
- Il testo degli articoli 30 e 31 della legge n. 312/1980, e' il seguente:
"Art. 30 (Personale del ruolo speciale ad esaurimento e non di ruolo). - Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, ferme restando le altre disposizioni della presente legge, si ha riguardo alle mansioni svolte, per almeno tre anni, risultanti da atti formali. A tali fini sara' adottato apposito decreto del Ministro del tesoro inquadrando gli interessati nelle qualifiche seconda, quarta, sesta e settima a seconda che le mansioni relative si riferiscano a quelle delle carriere, rispettivamente, ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive.
E' soppresso l'articolo 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600".
Al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato classificato nelle categorie prima, seconda, terza e quarta, previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrisponenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni, e' corrisposto, a decorrere dal 1› luglio 1978, lo stipendio iniziale previsto dall'articolo 24 della presente legge, rispettivamente per le qualifiche settima, sesta, quarta e seconda.
Lo stipendio del personale di cui al precedente comma e' soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.
Al predetto personale non di ruolo provvisto al 1› luglio 1978, o alla data di assunzione se successiva, di un trattamento complessivo, determinato ai sensi del primo comma dell'articolo 25 della presente legge, di importo superiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quello stesso importo.
Per l'inquadramento in ruolo del suddetto personale non di ruolo si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, riducendo a meta' l'anzianita' di servizio richiesta e confermando lo stipendio iniziale del livello di riferimento. Detta riduzione non potra' comunque retrodatare l'inquadramento in ruolo a data anteriore al 1› gennaio 1978 agli effetti giuridici e a data anteriore al 1› luglio 1978 agli effetti economici".
"Art. 31 (Personale assunto ai sensi di disposizioni speciali). Il sottoelencato personale civile assunto dalle amministrazioni dello Stato ai sensi delle disposizioni a fianco indicate, in servizio alla data del 30 aprile 1979 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di eta' e del titolo di studio, e' collocato, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni, a seconda delle mansioni per le quali e' avvenuta l'assunzione o la conferma in servizio e con l'attribuzione, a decorrere dal 1› luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, del trattamento economico previsto per le categorie stesse dal precedente articolo 30.
Presidenza del Consiglio dei Ministri:
personale assunto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1967, regolarmente retribuito a carico del bilancio dello Stato;
personale retribuito a presentazione di fattura, utilizzato per l'espletamento di mansioni di tipo direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario dall'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.
Ministero di grazia e giustizia:
personale incaricato ai sensi degli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103;
dattilografi e stenodattilografi assunti ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533;
traduttori-interpreti incaricati ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 568.
Ministero della difesa:
personale assunto con contratto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483;
personale assunto a contratto per le esigenze degli addetti militari all'estero ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838.
Ministero degli affari esteri:
personale assunto con contratto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569. In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo di tale personale non si applica il penultimo comma del presente articolo;
traduttori ed interpreti di cui all'art. 24, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
personale "utilizzato" presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo per esigenze connesse all'attuazione di iniziative sovvenzionate ai sensi dell'articolo 5, lettera i), della legge 15 dicembre 1971, n. 1222;
personale utilizzato presso gli uffici dell'amministrazione centrale retribuito ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
personale di cui alla lettera e) dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, in servizio presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.
Ministero delle finanze:
personale incaricato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103.
Ministero dei lavori pubblici:
personale assunto con contratto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, e degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186.
Ministero dei trasporti:
personale assunto con contratto a termine ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825.
Ministero del bilancio e della programmazione economica: personale assunto a contratto a tempo pieno ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
personale della segreteria del Comitato interministeriale prezzi che svolge prestazioni di stabile collaborazione con le mansioni:
ispettive, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;
di concetto, esecutive e ausiliarie, anche retribuito a presentazione di fattura.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
collocatori a contratto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e successive modificazioni.
Per il personale a contratto in servizio al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini della determinazione dello stipendio spettante nella categoria di inquadramento, si ha riguardo alla retribuzione annua percepita al 1› luglio 1978 diminuita di un tredicesimo nonche' della somma pari all'ammontare annuo in vigore a quella data dell'indennita' integrativa speciale che, a partire dalla medesima data, e' corrisposta allo stesso titolo in aggiunta allo stipendio.
Per il personale assunto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, e successive modificazioni ed integrazioni, degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e successive modificazioni, dell'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, il servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e' considerato servizio non di ruolo ai fini del successivo inquadramento in ruolo. Tale inquadramento non potra' comunque avere decorrenza giuridica ed economica anteriore, rispettivamente, al 1› gennaio 1978 e al 1› luglio 1978.
Il personale del Ministero degli affari esteri, assunto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, potra' continuare a prestare servizio all'estero occupando posti di cancelliere, assistente commerciale, coadiutore, commesso o autista a seconda se di concetto, esecutivo o ausiliario.
In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo del personale di cui al presente articolo, sono ridotti di altrettante unita' i contingenti dello stesso personale previsti dalle norme che ne hanno consentito l'assunzione.
Nei confronti del predetto personale si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla meta' dell'anzianita' di servizio richiesta per l'inquadramento che compete nella posizione iniziale della qualifica di riferimento".
Entrata in vigore il 11 luglio 1988
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