Art. 5-sexies.(( (Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate). ))((1.Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal comune nel cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, la nomina di un amministratore giudiziario puo' essere richiesta anche dal sindaco del comune ove l'immobile e' ubicato.
L'amministratore giudiziario assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea.
2.Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al comma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle citta' di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
3.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
Entrata in vigore il 17 giugno 2019

Sentenze1


  • 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-09-23, n. 202407715
    Provvedimento:
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    • art. 54 d.lgs. 267/2000·
    • compensazione delle spese di lite·
    • contingibilità e urgenza·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza in materia di ordinanze contingibili e urgenti·
    • interventi di messa in sicurezza·
    • legittimazione passiva·
    • motivazione delle ordinanze·
    • ordinanze contingibili e urgenti·
    • presupposti per l'adozione delle ordinanze·
    • principio di ragionevolezza e proporzionalità·
    • sospensione dell'accesso alle aree del castello·
    • tutela della pubblica e privata incolumità
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