norma finanziaria
Art. 18. Norma finanziaria1.Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con i fondi previsti allo scopo dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53:
«5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.
Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53:
«5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.
Sentenze • 1
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