valutazione, scrutini ed esami

Art. 11. Valutazione, scrutini ed esami1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
4-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
4-ter.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
7.Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarita', almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
Entrata in vigore il 16 maggio 2017
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