valutazione, scrutini ed esami
Art. 11. Valutazione, scrutini ed esami1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
4-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
4-ter.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
7.Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarita', almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
4-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
4-ter.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
7.Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarita', almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.