(costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)

Art. 5.(Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)1.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.
Entrata in vigore il 12 aprile 1996
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi