Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile

Art. 5.Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile1.All'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)ai commi 2, 3, lettera f), 4, 5, 6, 7 e 8-bis le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «((31 agosto 2020))».
((a-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "1° luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2020"));
b)al comma 6, terzo periodo, le parole «dieci» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «quindici» e «dodici», ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla individuazione di cui al periodo precedente si provvede secondo criteri, fissati dal presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza, che assicurino adeguata proporzione fra magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti negli uffici territoriali.»;
c)dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente:
«8-ter. Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, il pubblico ministero puo' avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto del presidente della Corte dei conti da emanarsi ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilita', i soggetti informati di cui all'articolo 60 del codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia fatta richiesta ai sensi dell'articolo 67 del codice medesimo. Il decreto del presidente della Corte dei conti disciplinante le regole tecniche entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».
((1-bis.A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione all'accresciuta esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strategico, l'ufficio di cui all'articolo 162, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assume la denominazione di Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati e svolge, oltre alle funzioni ivi previste, anche il controllo preventivo di cui all'articolo 42, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5. La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, su proposta del Presidente, definisce criteri e modalita' per salvaguardare le esigenze di massima riservatezza nella scelta dei magistrati da assegnare alla Sezione centrale e nell'operativita' della stessa. Analoghi criteri e modalita' sono osservati dal segretario generale nella scelta del personale di supporto da assegnare alla Sezione medesima. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 162, comma 5, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione e' trasmessa al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica))
Entrata in vigore il 29 giugno 2020
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