Art 12-bis

Art. 12-bis.(( (Norme finali). ))

((1.Le disposizioni di legge e di regolamento non incompatibili con quelle recate dal presente decreto legislativo, relative all'AIMA, s'intendono riferite all'Agenzia.
2.Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, si applicano altresi' ai fondi assegnati all'Agenzia e destinati al pagamento di aiuti, premi e contributi comunitari.
Entrata in vigore il 10 luglio 2000
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