Art 16

Art. 16.
I comuni sono tenuti ad evidenziare con particolari annotazioni gli stanziamenti di bilancio relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione in diritto di superficie di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBARIO 1982 N. 51))((Il prezzo di alienazione o di concessione in diritto di superficie delle aree e dei fabbricati, di cui al comma precedente, deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali))
Alle operazioni di indebitamento a breve e a lungo termine eventualmente occorrenti per il finanziamento delle operazioni di cui al primo comma non si applicano le limitazioni previste dall'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e dallo art. 6, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
Entrata in vigore il 22 marzo 1982
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